Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Armi in manifestazioni storiche . Mod. L. 110

LEGGE  7 ottobre 2024, n.  152 -  G.U.7-10-2024,n. 244

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.  

……
Art. 8.      Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica   
1. All’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
« In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell’autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all’ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d’asta, baionette, pugnali e stiletti».

 

 


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